Servizi per le Associazioni: Infortuni PDF Stampa E-mail
Servizi per i Soci - Servizi assicurativi
Polizza Difesa Infortuni

Definizioni
Compagnia = Assimoco
Contraente = Conacreis
Assicurato = gli iscritti alle associazioni aderenti al Conacreis che abbiano pagato il relativo premio

Oggetto dell'assicurazione.
L'assicurazione è prestata per gli infortuni che dovessero subire gli iscritti alle Associazioni aderenti al Conacreis durante lo svolgimento dell’attività di ricerca etico-spirituale ai sensi della legge 383/2000, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: meditazione, terapie olistiche, piccole coltivazioni biologiche, seminari e corsi, pubblicazioni, attività ricettiva-ospitale.
Si comprendono nelle garanzie gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento delle attività di passeggiate campestri a cavallo e lezioni di equitazione.
Si considerano inoltre compresi in copertura gli infortuni subiti durante i trasferimenti effettuati in occasione di servizio con qualsiasi mezzo di trasporto collettivo, con esclusione del rischio volo.
In caso di infortunio ciascuna singola associazione aderente al Conacreis è tenuta a provare che lo stesso è avvenuto nell'ambito dello svolgimento dell' attività oggetto dell'assicurazione.
Identificazione degli assicurati:
Per coloro che aderiscono all'Associazione e sottoscrivono la presente assicurazione successivamente alla stipulazione del contratto, la garanzia assicurativa decorrerà dalle ore 24:00 del giorno di avvenuta iscrizione nel Registro tenuto dalle Associazioni aderenti al Conacreis e previsto dalle normative di legge. Analogamente per coloro che cessano il rapporto con l'Associazione, l'assicurazione non avrà afficacia dalle ore 24 del giorno di annotazione nel registro.

Per l'identificazione degli Assicurati la Contraente si impegna ad inviare alla Società gli elenchi dei nuovi iscritti alle varie Associazioni aderenti al Conacreis.

Somme assicurate:
Caso Morte: euro 12.000,00
Invalidità Permanente: euro 25.000,00

Franchigia Fissa ed Assoluta per Invalidità Permanente :
non si farà luogo ad indenizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale. In caso di invalidità permanente accertata di grado superiore al 30% dell'invalidità permanente totale, l'indenizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia.

Limite Catastrofale:
in caso di infortunio, e cioè di un evento che colpisca contemporaneamente più assicurati, il massimo esborso della Società non potrà superare la somma di euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Qualora gli indenizzi liquidabiliai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le singole unità verranno proporzionalmente ridotte.