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Spunti per una proposta di legge
Ultimamente non sono nati solo gruppi di “auto” e “mutuo” aiuto tra famiglie e/o tra appartenenti alle fasce deboli della popolazione (condomini solidali, comunità territoriali, famiglie solidali, ecc.), aventi lo scopo da un alto di uscire dalla condizione di isolamento e dall’altro di attenuare gli effetti dell’impoverimento attraverso il ricorso a varie forme di sostegno reciproco e mutua solidarietà, ma anche esperienze più globalmente comunitarie, basate su un tipo di vita fondato sulla condivisione di spazi, beni, risorse, stili di vita, regole comportamentali, educazione dei figli, intenzionalmente scelta al fine di proporre un nuovo modello sociale che rinnovi i valori di solidarietà, cura dei territori, vivibilità ambientale, ecc. La non applicabilità a queste ultime realtà degli istituti giuridici vigenti e delle leggi in materia di volontariato, associazionismo o cooperazione, i quali sono utili ciascuno soltanto a una parte delle esigenze e delle problematiche di cui sono portatrici tali nuove realtà, consigliano la creazione di una disciplina unitaria ed organica ad hoc. Le linee guida che dovrebbero ispirare la redazione di una legge per il riconoscimento delle Comunità intenzionali dovrebbero essere: - riconoscere la funzione sociale delle organizzazioni comunitarie come possibile soluzione a problematiche sociali, ambientali, di costi gravanti sulla spesa pubblica. - Definire i criteri in base ai quali una aggregazione sociale possa essere riconosciuta come “Comunità Intenzionale, richiedendo una serie di requisiti minimi di organizzazione e di valori. - Dettare le prescrizioni di forma per la costituzione delle “Comunità Intenzionale” e gli adempimenti da assolvere (bilanci, libri sociali, ecc). - Prevedere un Registro nazionale delle “Comunità Intenzionale”, istituito presso un Ministero (Solidarietà Sociale?), con possibilità di riconoscimento a livello provinciale e/o regionale. - Subordinare la iscrizione nel registro all’esercizio di almeno un anno di vita della Comunità. - Riconoscere autonomia organizzativa e statutaria alle Comunità, nel rispetto delle condizioni di cui al punto 2). - Riconoscere alle organizzazioni comunitarie la possibilità di intestazione delle proprietà, finalizzando l’uso dei beni comunitari ad un uso collettivo, al fine di evitare speculazioni. - Riconoscere alle “Comunità Intenzionale” la possibilità di ricevere donazioni ed eredità, senza obblighi di collazione e anche in lesione della “legittima” spettante agli eredi del testatore. - Riconoscere i rapporti di lavoro interni alle Comunità in forme e con modalità agevolate: in particolare riconoscere per i componenti delle Comunità la prestazione di opera in forma libera e gratuita, riconoscere la possibilità di prestazione di lavoro all’interno delle attività della Comunità con un regime di esenzione e/o agevolazione fiscale e contributiva, riconoscere la possibilità di esercitare la ospitalità sotto forma di cambio-lavoro a tempo determinato e senza oneri fiscali e/o contributivi. - Riconoscere il diritto di ottenere dagli Enti pubblici territoriali convenzioni particolari per costruzione e/o ampliamento delle strutture edilizio-urbanistiche anche in deroga ai Piani Regolatori e /o riconoscimento di “Aree Speciali” agli insediamenti abitativi e produttivi delle Comunità. - Parificazione dei luoghi di meditazione ai luoghi di culto, con riferimento alle normative urbanistiche, di pubblica sicurezza, ecc., con possibilità di custodia di urne cinerarie all’interno di essi. - Riconoscere la legittimazione a chiedere la concessione in comodato di beni pubblici, la gestione di beni soggetti ad usi civici, la concessione di contributi e la stipula di convenzioni per la erogazione di servizi a terzi. - Prevedere la redazione di un periodico “bilancio sociale” della Comunità. - Riconoscimento del diritto tra appartenenti alla Comunità a dare e ricevere informazioni e assistenza sanitaria ed ospedaliera reciproca, con possibilità di prendere decisioni circa la salute di un componente della Comunità anche in sostituzione di un familiare sulla base della libera manifestazione di volontà in tal senso. - Subordinare il riconoscimento dei vari diritti ed agevolazioni alla avvenuta iscrizione nei Registri (di cui al punto 4). - Riconoscere alle Regioni il compito di emanare ulteriori norme in materia, nell’ambito della loro potestà legislativa in materia di servizi sociali.
La disciplina potrebbe essere dettata da una legge ad hoc che in parte riconosce e norma il nuovo Istituto giuridico della “Comunità intenzionale” ed in parte interviene su alcune norme specifiche (da individuare) del Codice civile, del testo relativo alla fiscalità e di altre leggi speciali per estendere alle Comunità intenzionali alcuni diritti o escludere alcuni obblighi. |