Entro un anno dalla ricezione della propria quota di cinque per mille dell'Irpef, l'ente è tenuto a redigere un apposito e separato rendiconto. Tale documento, che va redatto utilizzando l'apposito modulo, deve illustrare - anche tramite una relazione illustrativa - "in modo chiaro e trasparente" la destinazione delle somme stesse. Lo prevede l'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio 23 aprile 2010.
Semplificazioni per importi sotto i 20.000 euro
Gli enti che hanno percepito contributi a titolo di cinque per mille dell'Irpef, di importo inferiore a 20.000 euro, devono comunque redigere (e conservare per 10 anni) l'apposito rendiconto entro un anno dalla ricezione degli importi, ma non sono tenuti ad inviarlo. La stessa cosa vale per la relazione. Lo ha stabilito il quarto comma dell'articolo 12 del Decreto del Presidente del Consiglio 23 aprile 2010
Le cause di revoca del contributo
I contributi erogati in sede di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef devono essere recuperati dall'Erario quando:
1. le somme siano state erogate sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni (anche documentali);
2. l'ente non abbia effettuato ed inviato (se tenuto a tale adempimento) la rendicontazione e la relazione illustrativa;
3. l'ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno diritto al contributo;
4. l'ente, dopo la ricezione delle somme, risulti aver cessato l'attività o non svolgere più l'attività che dà diritto al beneficio, prima dell'erogazione stessa;
5. l'ente che ha percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non ottemperi alla richiesta di inviare il rendiconto, la relazione oppure altri documenti richiesti.
Prima della revoca del contributo è obbligatorio il contraddittorio.
Notabene
L'ente nei cui confronti sia stato revocato il contributo deve riversare, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, l'intero ammontare percepito, rivalutato sulla base degli indici Istat e maggiorato degli interessi legali.
Posticipato al 31 dicembre 2009 l'invio del modello EAS
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Invio modello EAS entro il 15 dicembre 2009
In base alla Circolare 45/E del 29/10/2009 dell'agenzia delle Entrate possono compilare - tra le altre - il modello EAS light le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla L. 7 dicembre 2000 n. 383.
Nella circolare (in allegato vedi le pag. 6 e7), viene precisato che il modello rimane quello a suo tempo pubblicato e vengono indicati i punti da compilare nella versione ridotta che sono - oltre la parte di dati anagrafici dell'ente e del rappresentante legale - i righi 4, 5, 6, 25 e 26 per la generalità delle associazioni - il 3 per quelle che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica ed il 20 per le ass. sportive dilettantistiche.
La scadenza per l'invio telematico è fissata per il 15 dicembre 2009.
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Con Provvedimento direttoriale del 2 settembre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello che le associazioni dovranno inviare all'Amministrazione Finanziaria per segnalare il possesso dei requisiti che consentono a tali soggetti di "decommercializzare" i proventi derivanti dalla loro attività.
Il modello, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che dovrà essere inviato obbligatoriamente in forma telematica (utilizzando il software denominato "MODELLOEAS"), si presenta estremamente articolato in quanto trattasi di un vero e proprio questionario, composto da ben 38 punti, ai quali ciascuna associazione dovrà dare risposta.
Le domande formulate nel modello sono, in molti casi, collegate tra loro e presuppongono una conoscenza approfondita della normativa che riconosce importanti agevolazioni fiscali.
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Ancora non sono stati fissati termini e contenuti specifici del modello richiesto ma manifesto è lo scopo "di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti al fine di acquisire per ciascun soggetto informazioni sugli elementi di identificazione e qualificazione soggettiva..., sui contenuti statutari e sui profili organizzativi, sul settore di operatività e sulle specifiche attività poste in essere".
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Conacreis Emilia Romagna e Roberto Soli presentano

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8 e 9 giugno 2013
"Alternative a confronto"
Leggi qui
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CO.N.A.C.R.E.I.S.
(Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore Spirituale)
di promozione sociale iscritta al Registro Nazionale APS con il n. 18
sede legale: Via Desenzano, 8 - 20146 Milano - sede amministrativa: Via Baldissero, 21 - 10080 Vidracco - Torino - C.F. 97159560586 P.IVA 05752280965




